Birra Peroni S.r.l. (“Birra Peroni”) si impegna ad instaurare e mantenere relazioni con i propri dipendenti, clienti e stakeholders improntate ai principi di onestà, trasparenza, rispetto della diversità, promozione dell’inclusione e responsabilità sociale, garantendo al contempo la conformità con le normative nazionali ed internazionali applicabili.
Birra Peroni ha adottato – quale Addendum locale della Speak up Policy del Gruppo Asahi, una specifica procedura per le segnalazioni, in conformità alle prescrizioni del D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”) che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 sul whistleblowing.
L’Addendum locale della Asahi Speak up Policy descrive il funzionamento del canale locale per le segnalazioni (“Canale Locale”), i presupposti per effettuare le segnalazioni e il processo di gestione di tali segnalazioni. Il compito di gestire il Canale Locale e le relative segnalazioni è stato affidato a un gruppo di lavoro composto da quattro membri, che prende il nome di “Comitato Whistleblowing”. I membri del Comitato Whistleblowing, individuati nell’Addendum locale, presentano le caratteristiche di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché le competenze tecniche richieste dal Decreto Whistleblowing.
Chi intenda effettuare una segnalazione attraverso il Canale Locale è invitato a esaminare compiutamente l’Addendum locale della Asahi Speak up Policy e l’Informativa Privacy, che riporta le modalità di trattamento dei dati personali, reperibili qui Informativa Privacy.
Come si può segnalare?
Il Canale Locale consente di effettuare segnalazioni:
- in forma scritta: attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente sito: asahigroup.ethicspoint.com
- in fora orale: attraverso una linea telefonica dedicata 800 582 753
L’ Addendum locale e il decreto Whistleblowing si applicano solo se il segnalante opta per la trasmissione della segnalazione alla “Country” (Birra Peroni).
Chi può segnalare?
Il Canale Locale è utilizzabile sia dai dipendenti che da soggetti esterni specificamente individuati nell’ Addendum locale. In particolare, le segnalazioni potranno essere effettuate da:
- lavoratori subordinati della Società, ossia lavoratori (i) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (come ad esempio i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio) e (ii) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;/li>
- lavoratori autonomi e/o titolari di un rapporto di collaborazione che operano per Birra Peroni;
- liberi professionisti e consulenti che operano per Birra Peroni;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore di Birra Peroni;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di Birra Peroni;
- azionisti e soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo,
- vigilanza o rappresentanza di Birra Peroni, anche qualora tali funzioni siano esercitate de facto e senza un’apposita nomina.
Per maggiori informazioni si invita a esaminare il §4 dell’ Addendum locale.
Cosa si può segnalare?
L’ Addendum locale si applica esclusivamente alle segnalazioni effettuate attraverso il Canale Locale che riguardano le seguenti condotte illecite individuate dal Decreto Whistleblowing (“Condotte Illecite”):
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2 TFUE) che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, anche le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Per un elenco esaustivo si rinvia a quanto riportato nell’ Addendum locale,
- Violazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231, violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, anche se non ricomprese nell’ambito delle violazioni di cui ai punti che precedono.
Cosa accade se si effettua una segnalazione che non rientra in una della condotte sopra riportate?
Le segnalazioni relative a fatti che non riguardano le suindicate Condotte Illecite sono escluse dall’ambito di applicazione dell’ Addendum locale. Sono altresì escluse le segnalazioni che hanno ad oggetto:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono a un interesse del segnalante o ai suoi rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;
- violazioni la cui segnalazione è già disciplinata in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nella parte I dell’Allegato al Decreto Whistleblowing, ovvero da quelli nazionali che, seppur non ivi menzionati, costituiscono attuazione degli atti dell’UE ivi indicati;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE;
- circostanze o documenti la cui rivelazione è vietata dalle disposizioni relative alle informazioni classificate, al segreto medico, al segreto delle deliberazioni degli organi giurisprudenziali e al segreto professionale dell’avvocato.
Segnalazione anonima:
Il Canale Locale consente di effettuare anche segnalazioni anonime. Tuttavia, ove possibile, i segnalanti sono incoraggiati a rivelare la propria identità, poiché ciò consente una indagine più efficace della segnalazione.
La gestione della segnalazione
La segnalazione effettuata attraverso il Canale Locale è gestita nel rispetto delle tempistiche e con le modalità illustrate nell’ Addendum locale (cfr. §10.1 ss).
Trattamento e conservazione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Whistleblowing e in conformità al Regolamento UE 679/2016, al D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Prima di trasmettere la segnalazione in forma scritta o in forma orale, l’utente sarà messo in condizione di prendere visione dell’apposita informativa privacy sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle segnalazioni. L’informativa è allegata all’ Addendum locale ed è comunque reperibile qui Informativa Privacy.
Misure di protezione
Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione in favore del segnalante:
- divieto di ritorsione;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione di categorie specifiche di informazioni;
- misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore.
Le misure di protezione si applicano, a certe condizioni, anche in favore di chi effettui una segnalazione esterna presso il canale attivato dall’ANAC, una divulgazione pubblica o che denunci la Condotta Illecita
direttamente all’autorità giudiziaria o contabile. Le tutele riconosciute al segnalante sono estese anche ai seguenti soggetti:
- facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a cui i segnalanti sono legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- enti di proprietà del segnalante, per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Per maggiori dettagli sulle misure di protezione, si rinvia al §13 e ss. dell’ Addendum locale.
Riservatezza
Il Canale Locale garantisce la massima riservatezza dell’identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’identità del segnalante che abbia effettuato la segnalazione secondo quanto previsto dall’ Addendum locale, nonché qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse dai membri del Comitato Whistleblowing senza il consenso espresso del segnalante. L’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante è assicurato anche negli eventuali procedimenti disciplinari e/o innanzi all’autorità giurisdizionale. Per una esaustiva specifica degli obblighi di riservatezza si rinvia al § 12 dell’ Addendum locale.
Le segnalazioni esterne: il canale istituito presso ANAC
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna presso il canale istituito dall’ANAC. In tal caso il segnalante locale beneficia delle misure di protezione sopra illustrate se, oltre ai requisiti di cui al §13.1 dell’ Addendum locale, al momento della segnalazione esterna ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il Canale Locale non è conforme al Decreto Whistleblowing;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione presso il Canale Locale e la stessa non ha avuto diligente seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il Canale Locale, alla stessa non sarebbe dato diligente seguito, ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica attivata da ANAC e raggiungibile al seguente indirizzo web: https://whistleblowing.anticorruzione.it. La segnalazione esterna è gestita da ANAC secondo il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC reperibile sul sito istituzionale dell’autorità https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
La divulgazione pubblica
Il segnalante può anche divulgare pubblicamente le informazioni sulle Condotte Illecite. In particolare, oltre ai requisiti di cui al §13.1 dell’ Addendum locale, la tutela del segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica è garantita se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha già presentato una segnalazione interna e una segnalazione esterna – oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna – senza ricevere riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che le Condotte Illecite costituiscano un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito a causa delle circostanze specifiche del caso concreto, come il caso in cui le prove della Condotta Illecita possano essere occultate o distrutte oppure nel caso in cui vi sia il ragionevole timore che chi ha ricevuto la segnalazione esterna possa essere coinvolto nella perpetrazione delle Condotte Illecite o sia colluso con chi le ha commesse.
Canale del gruppo Asahi
Il Gruppo Asahi ha implementato un canale per le segnalazioni di gruppo, che si affianca al Canale Locale e che è interamente regolato dalla Asahi Speak up Policy. È importante precisare che se si opta per la trasmissione della segnalazione al Gruppo Asahi, il Decreto Whistleblowing e l’ Addendum locale (incluse le tutele ivi previste) non troveranno applicazione. La segnalazione sarà in tal caso gestita e regolata esclusivamente secondo quanto riportato nella Asahi Speak up Policy e beneficerà delle specifiche forme di protezione ivi descritte. Per maggiori informazioni si invita a esaminare il §18 dell’ Addendum locale e l’Asahi Speak up Policy.